SismaBonus + EcoBonus

 

SISMABONUS + ECOBONUS

Il “SISMABONUS” e l' "ECOBONUS" rientrano nell’ambito delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio presenti nella Normativa italiana già dal DPR 917 del 1986 e che vanno ad aumentare significativamente  le percentuali di spese sostenute che si possono portare a detrazione, fino all’85%, e la possibilità, in luogo della detrazione, di optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese o fornitori che hanno effettuato gli interventi.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente:
- alla riduzione del rischio sismico
- alla riqualificazione energetica.
In questi casi, dal 2018 si può usufruire di una detrazione pari:
- all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
- all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Possono usufruire della detrazione sulle spese sia i privati (persone fisiche, società di persone, imprenditori individuali, professionisti) sia società (società di capitali ed enti) ossia i soggetti passivi Irpef e Ires. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali /personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese (ad esempio l’usufruttuario, il locatario, ecc.).

Le spese ammesse a detrazione

Possono essere detratte le spese per interventi di messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali degli edifici (art.16-bis, co.1, lett. i, del D.P.R. 917/1986), e le spese per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'immobile, nonché le spese per la redazione della documentazione obbligatoria, necessaria a comprovare la sicurezza statica, e gli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione obbligatoria.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  •  le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse o comunque richieste dal tipo di intervento (comprese le spese per classificazione e verifica sismica degli immobili), solo se propedeutiche ai lavori agevolati;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • l’imposta sul valore aggiunto (quando costituisce un costo), l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

LA PROCEDURA PER ACCEDERE AL SISMABONUS+ECOBONUS

1 – Tramite un professionista incaricato:

  • effettuare l’asseverazione dello stato esistente e della classe di rischio relativa
  • progettare l’intervento con la stima dell’efficacia e del miglioramento conseguibile asseverando il tutto tramite il modello di attestazione di cui al citato allegato B del Decreto n. 58/2017
  • presentare come autorizzazione una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comune (Sportello unico dell’Edilizia se esiste) con cui viene dato inizio ali lavori (nella richiesta di autorizzazione deve essere, ai sensi del DM N.58/2017, obbligatoriamente allegata l’asseverazione di cui sopra).
  • al termine dell’intervento il Direttore dei Lavori e il collaudatore (quando ne sia obbligatoria la nomina – si ricorda che ai sensi dell’art. 67, comma 8-bis, del Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, dispone che “per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”. Si tratta in pratica, secondo quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni, di interventi che interessano singoli elementi strutturali e non la struttura nel suo complesso) sono tenuti attestare la conformità dell’intervento ultimato come da progetto nell’ambito delle rispettive attribuzioni, tramite la documentazione che essi devono presentare allo Sportello unico dell’edilizia e/o alla struttura tecnica preposta agli adempimenti previsti per i progetti di opere strutturali ed in zona sismica (fine lavori e relazione a strutture ultimate per il direttore dei lavori, certificato di collaudo per il collaudatore statico).

2 – Richiedere la detrazione, ossia:

  • inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
  • pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

3 – Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:

  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
  • ricevute di pagamento dell’Imu,
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi,
  • dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

LA CESSIONE DEL CREDITO

E’ consentita la possibilità (vedasi Provvedimento N.108572 del 08/06/2017 dell’Agenzia delle Entrate) che, per le spese sostenute in relazione ad interventi di messa in sicurezza sismica in luogo della detrazione i soggetti beneficiari optino per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile, esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

Questa facoltà è riconosciuta solo per:

interventi “incisivi” effettuati su parti comuni di edifici condominiali ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3;
Si considerano incisivi gli interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali che danno diritto ad una detrazione del 75% delle spese sostenute, qualora venga ridotto il rischio sismico di 1 classe, e dell’85% delle spese sostenute qualora venga ridotto il rischio sismico di 2 classi;

Il condomino verrebbe quindi a pagare effettivamente l’intervento di miglioramento sismico sull’immobile da un massimo del 25% ad un minimo del 15% del costo complessivo necessario per i lavori di miglioramento sismico.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *